Lo Statuto dell’Associazione AMA
Art.1 – È costituita l’Associazione Master Agro alimentare (A.M.A.).
Art.2 – Essa ha sede in Cremona alla Via Milano 24 presso la Scuola Master in Economia Agro Alimentare.
Art.3 – L’Associazione si propone di favorire i rapporti tra gli associati, nonché tra gli Associati e la Scuola, e altresì di promuovere tutte le iniziative atte a migliorare gli interessi culturali, sociali, professionali ed economici degli stessi.
Art.4 – Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno frequentato un corso della durata di almeno nove mesi e siano in regola con l’iscrizione.
Art.5 – Sono ammissibili in qualità di soci aderenti tutti coloro che, presentati da un socio ordinario, pur non possedendo i requisiti previsti dall’art.4, siano interessati all’oggetto sociale dell’Associazione. La quota di iscrizione dei soci “aderenti” è uguale a quella dei soci “ordinari”. I soci aderenti hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono eleggere un solo rappresentante in Consiglio.
Art.6 – Sono ammessi in qualità di soci studenti tutti coloro che frequentano un corso di almeno nove mesi e siano in regola con l’iscrizione. I soci studenti hanno diritto ad eleggere un loro rappresentante nel Consiglio, ma non hanno diritto di voto in Assemblea. I soci studenti diventano automaticamente soci ordinari all’atto del conseguimento del diploma, la loro quota di iscrizione è uguale a quella dei soci ordinari.
Art.7 – Sono soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione e degli scopi della stessa. Sono nominati dal consiglio, a maggioranza su proposta dell’Assemblea, con il limite massimo di dieci all’anno. Sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione annuale. Non hanno rappresentanza in Consiglio e non hanno diritto di voto.
Art.8 – Sono ammessi, previa approvazione dell’Assemblea, in qualità di soci sostenitori tutti coloro che, persone sane fisiche o giuridiche, intendono favorire l’oggetto sociale della Associazione, e a tale scopo versano un contributo minimo annuo stabilito dal Consiglio. I Soci sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono eleggere un solo rappresentante nel Consiglio.
Art.9 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio e il Presidente.
Art.10 – Assemblea: l’Assemblea, presieduta da uno dei soci con esclusione dei membri del Consiglio, si riunisce almeno una volta all’anno per:
- modificare eventualmente lo Statuto eleggere o revocare i membri del Consiglio
- ratificare l’eventuale espulsione dei soci
- stabilire l’ammontare delle quote a carico dei soci
- esaminare la relazione del Consiglio ed approvare i bilanci
- ratificare l’introduzione di soci non ordinari
Lo Statuto dell’Associazione AMA US
Art.1 – È costituita l’Associazione Master Agro alimentare U.S. (A.M.A. US) – controllata interamente da A.M.A. Network.
Art.2 – Essa ha sede in New York City presso 605 West 42nd street #14W – New York – NY – 10036
Art.3 – L’Associazione si propone di favorire i rapporti tra gli associati, nonché tra gli Associati e la Scuola, e altresì di promuovere tutte le iniziative atte a migliorare gli interessi culturali, sociali, professionali ed economici degli stessi negli Stati Uniti.
Art.4 – Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno frequentato un corso della durata di almeno nove mesi e siano in regola con l’iscrizione.
Art.5 – Sono ammissibili in qualità di soci aderenti tutti coloro che, presentati da un socio ordinario, pur non possedendo i requisiti previsti dall’art.4, siano interessati all’oggetto sociale dell’Associazione. La quota di iscrizione dei soci “aderenti” è uguale a quella dei soci “ordinari”. I soci aderenti hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono eleggere un solo rappresentante in Consiglio.
Art.6 – Sono ammessi in qualità di soci studenti tutti coloro che frequentano un corso di almeno nove mesi e siano in regola con l’iscrizione. I soci studenti hanno diritto ad eleggere un loro rappresentante nel Consiglio, ma non hanno diritto di voto in Assemblea. I soci studenti diventano automaticamente soci ordinari all’atto del conseguimento del diploma, la loro quota di iscrizione è uguale a quella dei soci ordinari.
Art.7 – Sono soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione e degli scopi della stessa. Sono nominati dal consiglio, a maggioranza su proposta dell’Assemblea, con il limite massimo di dieci all’anno. Sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione annuale. Non hanno rappresentanza in Consiglio e non hanno diritto di voto.
Art.8 – Sono ammessi, previa approvazione dell’Assemblea, in qualità di soci sostenitori tutti coloro che, persone sane fisiche o giuridiche, intendono favorire l’oggetto sociale della Associazione, e a tale scopo versano un contributo minimo annuo stabilito dal Consiglio. I Soci sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono eleggere un solo rappresentante nel Consiglio.
Art.9 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio e il Presidente.
Art.10 – Assemblea: l’Assemblea, presieduta da uno dei soci con esclusione dei membri del Consiglio, si riunisce almeno una volta all’anno per:
- modificare eventualmente lo Statuto eleggere o revocare i membri del Consiglio
- ratificare l’eventuale espulsione dei soci
- stabilire l’ammontare delle quote a carico dei soci
- esaminare la relazione del Consiglio ed approvare i bilanci
- ratificare l’introduzione di soci non ordinari